Art. 6
In vigore dal 25 feb 2010
1. Non si applica l’articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.
2. Gli Stati membri possono derogare all’obbligo di indicare il numero di contratto, di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 862/2008, se il responsabile del magazzino si impegna a riportare il numero di contratto nel registro di cui all’allegato I, punto III, dello stesso regolamento.
3. In deroga all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, alla fine del periodo di ammasso contrattuale l’autorità preposta al controllo verifica a campione, durante l’intero periodo di svincolo dall’agosto 2010 al febbraio 2011 e per la metà almeno del numero di contratti, peso e identificazione del burro all’ammasso.
Il disposto del primo comma si applica ai controlli effettuati durante il periodo di svincolo che inizia il 16 agosto 2010 ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2008.
Storico versioni
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