Art. 2
In vigore dal 25 feb 2010
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.
2. In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008, le domande riguardano unicamente prodotti che sono stati interamente conferiti all’ammasso.
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