Art. 2

In vigore dal 5 feb 2010
Le parti interessate comunicano alla Commissione i risultati delle indagini da esse intraprese, compresi i dati relativi all’occorrenza della sostanza interessata e ai progressi nell’applicazione delle misure preventive tese a evitare la contaminazione da ocratossina A nelle spezie. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione i risultati relativi all’ocratossina A nelle spezie. La Commissione mette queste informazioni a disposizione degli Stati membri ai fini della verifica, prima dell’applicazione del tenore più severo, della capacità che hanno le varie regioni di produzione del mondo di rispettare il tenore più severo dell’ocratossina A nelle spezie mediante l’applicazione di buone pratiche.
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