Art. 1
In vigore dal 5 feb 2010
L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:
1)
Il punto 2.2.11 è sostituito dai punti seguenti:
«2.2.11.
Spezie
Capsicum spp. (suoi frutti secchi, interi o macinati, tra cui peperoncini, peperoncini in polvere, pepe di Caienna e paprica)
Piper spp. (suoi frutti, compreso il pepe bianco e nero)
Myristica fragrans (noce moscata)
Zingiber officinale (zenzero)
Curcuma longa (curcuma)
Miscele di spezie contenenti una o più delle suddette spezie
30 μg/kg a decorrere dall’1.7.2010 fino al 30.6.2012
15 μg/kg a partire dall’1.7.2012
2.2.12.
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza gonfia e altre specie)
2.2.12.1.
Radice di liquirizia, ingrediente per infusioni a base di erbe
20 μg/kg
2.2.12.2.
Estratto di liquirizia (42), usato nei prodotti alimentari, soprattutto nelle bevande e nella confetteria
80 μg/kg»
2)
È aggiunta la nota seguente:
«(42)
Il tenore massimo si applica all’estratto puro e non diluito, quando 1 kg di estratto è ottenuto da 3 o da 4 kg di radice di liquirizia.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:105(1):oj#art-1