Art. 1

In vigore dal 5 feb 2010
L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue: 1) Il punto 2.2.11 è sostituito dai punti seguenti: «2.2.11. Spezie Capsicum spp. (suoi frutti secchi, interi o macinati, tra cui peperoncini, peperoncini in polvere, pepe di Caienna e paprica) Piper spp. (suoi frutti, compreso il pepe bianco e nero) Myristica fragrans (noce moscata) Zingiber officinale (zenzero) Curcuma longa (curcuma) Miscele di spezie contenenti una o più delle suddette spezie 30 μg/kg a decorrere dall’1.7.2010 fino al 30.6.2012 15 μg/kg a partire dall’1.7.2012 2.2.12. Liquirizia (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza gonfia e altre specie) 2.2.12.1. Radice di liquirizia, ingrediente per infusioni a base di erbe 20 μg/kg 2.2.12.2. Estratto di liquirizia (42), usato nei prodotti alimentari, soprattutto nelle bevande e nella confetteria 80 μg/kg» 2) È aggiunta la nota seguente: «(42) Il tenore massimo si applica all’estratto puro e non diluito, quando 1 kg di estratto è ottenuto da 3 o da 4 kg di radice di liquirizia.»
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