Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 27 gen 2010
Disposizioni transitorie
L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 33/2008 continua ad applicarsi senza modifiche alle sostanze attive per le quali il progetto di relazione di valutazione sia stato sottoposto dallo Stato membro relatore alla Commissione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 33/2008.
Storico versioni
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