Art. 1

Conclusioni dell’Autorità

In vigore dal 27 gen 2010
Il regolamento (CE) n. 33/2008 è modificato come segue: 1) all’, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per le sostanze della terza e quarta fase, al 31 dicembre 2009.»; 2) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Conclusioni dell’Autorità 1.   L’Autorità adotta una conclusione con la quale determina se la sostanza attiva è suscettibile di soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 91/414/CEE entro sei mesi a decorrere dalla scadenza del periodo previsto dall’articolo 9, paragrafo 3 del presente regolamento e ne informa il richiedente, gli Stati membri e la Commissione. Ove opportuno, l’Autorità inserisce nelle sue conclusioni le misure di attenuazione dei rischi proposte nel progetto di relazione di valutazione in rapporto alle utilizzazioni previste. 2   Quando l’Autorità ha bisogno di informazioni ulteriori, essa, in consultazione con lo Stato membro relatore, stabilisce per il richiedente un termine massimo di novanta giorni per fornire tali informazioni all’Autorità e allo Stato membro relatore. Essa ne informa la Commissione e gli Stati membri. Si terrà conto unicamente delle informazioni ricevute nel corso del periodo di tempo concesso. Lo Stato membro relatore valuta le informazioni supplementari e le comunica senza indugio all’Autorità e al più tardi entro sessanta giorni dal ricevimento di dette informazioni. In questo caso, il periodo di sei mesi previsto al paragrafo 1 per l’adozione della conclusione da parte dell’Autorità è prorogato di un termine che cessa nel momento in cui la valutazione delle informazioni supplementari perviene all’Autorità. 3   La Commissione e l’Autorità concordano un calendario per la presentazione delle conclusioni, al fine di facilitare la pianificazione dei lavori. La Commissione e l’Autorità concordano il formato di presentazione delle conclusioni dell’Autorità.»
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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