Art. 38
Modifica del regolamento (CE) n. 1226/2009
In vigore dal 14 gen 2010
Modifica del regolamento (CE) n. 1226/2009
L' del regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (46), è sostituito dal seguente:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie (“navi comunitarie”) operanti nel Mar Baltico.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'autorità dello Stato membro di cui la nave interessata batte bandiera e delle quali la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.
3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni di pesca effettuate da navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata, quando tali attività si avvalgono di contingenti supplementari.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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