Art. 20
Clausola di revisione
In vigore dal 30 nov 2009
Clausola di revisione
Entro la fine del 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'esperienza maturata con i meccanismi previsti dal presente regolamento per la concessione del contributo comunitario, in particolare con i meccanismi e le disposizioni di cui all'.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 156, primo comma del trattato, decidono se e in quali condizioni le misure previste dal presente regolamento saranno mantenute o modificate dopo la fine del periodo di cui all'.
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