Art. 20

Clausola di revisione

In vigore dal 30 nov 2009
Clausola di revisione Entro la fine del 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'esperienza maturata con i meccanismi previsti dal presente regolamento per la concessione del contributo comunitario, in particolare con i meccanismi e le disposizioni di cui all'. Il Parlamento europeo e il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 156, primo comma del trattato, decidono se e in quali condizioni le misure previste dal presente regolamento saranno mantenute o modificate dopo la fine del periodo di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:67:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo