Art. 40
Entrata in vigore e data di applicazione
In vigore dal 30 nov 2009
Entrata in vigore e data di applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea].
2. Esso si applica a decorrere dal 11 luglio 2013, ad eccezione:
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dell', paragrafi 1 e 2, che si applica a decorrere dal 1o dicembre 2010, e degli se necessari all'applicazione dell', paragrafi 1 e 2; nonché
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dell', paragrafo 3, secondo comma, che si applica a decorrere dal 11 gennaio 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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