Art. 17

Tracce di sostanze vietate

In vigore dal 30 nov 2009
Tracce di sostanze vietate La presenza involontaria di una quantità ridotta di una sostanza vietata, derivante da impurezze degli ingredienti naturali o sintetici, dal procedimento di fabbricazione, dall'immagazzinamento, dalla migrazione dall'imballaggio e che è tecnicamente inevitabile nonostante l'osservanza di buone pratiche di fabbricazione, è consentita a condizione che tale pesenza sia in conformità dell'.
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Tracce di sostanze vietate (Art. 17 Regolamento (UE) 2009/1223) — Testo vigente | Portale Normativo