Art. 3

In vigore dal 30 nov 2009
Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato: 1) alla lettera a), l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»; 2) alla lettera b), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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eli:reg:2009:1177:oj#art-3

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