Art. 2
In vigore dal 30 nov 2009
La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:
1)
il testo dell’articolo 7 è così modificato:
a)
alla lettera a), l’importo «133 000 EUR» è sostituito da «125 000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;
c)
alla lettera c), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;
2)
all’articolo 8, il primo comma è così modificato:
a)
alla lettera a), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;
3)
all’articolo 56, l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;
4)
all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;
5)
l’articolo 67, paragrafo 1, è così modificato:
a)
alla lettera a), l’importo «133 000 EUR» è sostituito da «125 000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;
c)
alla lettera c), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1177:oj#art-2