Art. 2

In vigore dal 30 nov 2009
La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue: 1) il testo dell’articolo 7 è così modificato: a) alla lettera a), l’importo «133 000 EUR» è sostituito da «125 000 EUR»; b) alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»; c) alla lettera c), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»; 2) all’articolo 8, il primo comma è così modificato: a) alla lettera a), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»; b) alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»; 3) all’articolo 56, l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»; 4) all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»; 5) l’articolo 67, paragrafo 1, è così modificato: a) alla lettera a), l’importo «133 000 EUR» è sostituito da «125 000 EUR»; b) alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»; c) alla lettera c), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR».
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