Art. 9

Provvedimenti transitori

In vigore dal 27 nov 2009
Provvedimenti transitori In deroga all', paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di olio di girasole originario dell'Ucraina o proveniente da tale paese, prima del 1o gennaio 2010, corredate del certificato previsto all' della decisione 2008/433/CE.
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