Art. 4

Misure di controllo

In vigore dal 25 nov 2009
Misure di controllo 1.   Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, su tutte le partite, originarie della Cina o da essa provenienti e destinate all’importazione nella Comunità, di bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi e di alimenti e mangimi contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia diversi da quelli di cui all’, paragrafo 1. I controlli di identità e i controlli materiali, compresi il campionamento e l’analisi volta a rilevare la presenza di melamina, vanno effettuati sul 20 % circa delle suddette partite. Gli Stati membri possono effettuare controlli materiali casuali su altri mangimi ed alimenti ad alto contenuto proteico originari della Cina e destinati all’importazione nella Comunità. I controlli materiali di cui al presente paragrafo sono in particolare intesi ad accertare il livello di melamina eventualmente presente nel prodotto. Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio. 2.   I prodotti nei quali i controlli eseguiti a norma del paragrafo 1 consentono di accertare la presenza di più di 2,5 mg/kg di melamina non entrano nella catena alimentare e dei mangimi e vengono smaltiti in modo sicuro. 3.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati presso punti di controllo all’uopo designati dagli Stati membri. Gli Stati membri rendono pubblico l’elenco dei punti di controllo e ne danno comunicazione alla Commissione. 4.   L’immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell’operatore commerciale del settore alimentare o dei mangimi o del suo rappresentante, della prova dell’avvenuta esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 e dei risultati favorevoli dei controlli materiali, ove questi ultimi siano richiesti.
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