Art. 2
Divieto d’importazione
In vigore dal 25 nov 2009
Divieto d’importazione
1. È vietata l’importazione nella Comunità di prodotti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia ai sensi della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (3) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.
2. Gli Stati membri devono garantire il ritiro e la distruzione immediati di eventuali prodotti di questo tipo che dovessero risultare presenti sul mercato.
Storico versioni
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