Art. 7

Divieto di selezione qualitativa

In vigore dal 20 nov 2009
Divieto di selezione qualitativa Tutte le specie soggette a contingente catturate nell’ambito di operazioni di pesca sono trasferite a bordo del peschereccio e successivamente sbarcate, a meno che ciò sia contrario agli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria sulla pesca che stabilisce misure tecniche, di controllo e di conservazione, e in particolare dal presente regolamento e dai regolamenti (CE) n. 2187/2005, (CEE) n. 2847/1993 e (CE) n. 2371/2002.
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