Art. 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
In vigore dal 20 nov 2009
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
1. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura che figura nell’allegato I non pregiudica:
a)
gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b)
le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;
c)
gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
d)
i quantitativi riportati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
e)
le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell’ del regolamento (CE) n. 338/2008.
2. Ai fini del riporto dei contingenti al 2011, l’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 può essere applicato, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.
Storico versioni
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