Art. 2
In vigore dal 4 nov 2009
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
a)
«semi danneggiati», i semi di orzo, di altri cereali o di avena selvatica, che presentano danni, compresi i deterioramenti dovuti a malattia, gelo, calore, insetti, funghi, intemperie o qualsiasi altro danno materiale;
b)
«semi di orzo sano, leale e mercantile», i semi di orzo o i pezzi di semi di orzo che non sono semi danneggiati quali definiti alla lettera a), ad esclusione di quelli danneggiati dal gelo o dai funghi.
Storico versioni
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