Art. 4
In vigore dal 4 nov 2009
1. In conformità dell'articolo 166 del regolamento (CE) n. 450/2008, l'orzo importato nell'ambito del presente contingente è soggetto a vigilanza doganale per garantire che:
a)
sia trasformato in malto entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica; e
b)
il malto ottenuto sia trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla data della trasformazione dell'orzo in malto.
La trasformazione dell'orzo importato in malto si considera eseguita quando l'orzo è stato sottoposto a macerazione.
2. Per garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1, nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di inadempimento di tale obbligo, gli importatori costituiscono una cauzione presso le autorità doganali competenti. L'importo della cauzione è di 85 EUR/t. Qualora le spedizioni di orzo da birra siano accompagnate da un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (Servizio federale di ispezione dei cereali, in appresso «FGIS»), la cauzione è ridotta a 10 EUR/t.
3. La cauzione di cui al paragrafo 2 è immediatamente svincolata se alle autorità doganali competenti è fornita la prova che:
a)
la qualità dell'orzo, stabilita in base al certificato di conformità o di analisi, è conforme ai criteri di cui all', paragrafo 1; e
b)
l'obbligo della trasformazione di cui al paragrafo 1 è stato adempiuto entro il termine prestabilito.
Storico versioni
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