Art. 2

In vigore dal 29 ott 2009
Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato II del presente regolamento non vanno inserite nell’elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Possono tuttavia continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
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