Art. 1
In vigore dal 29 ott 2009
Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato I del presente regolamento possono essere riportate sugli alimenti nel mercato comunitario conformemente alle condizioni fissate in detto allegato.
Tali indicazioni sulla salute sono incluse in un elenco di indicazioni consentite di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
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