Art. 3
In vigore dal 21 ott 2009
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La Commissione adotta le misure di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008, come modificato dal presente regolamento, entro il 31 dicembre 2013. L’articolo 8 bis si applica a partire dalle date indicate in tali misure.
La Commissione adotta le misure di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 6, e all’articolo 8 quater, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 216/2008, come modificato dal presente regolamento, entro il 31 dicembre 2012. Gli articoli 8 ter e 8 quater si applicano a partire dalle date indicate in tali misure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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