Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 21 ott 2009
Il regolamento (CE) n. 216/2008 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica: a) alla progettazione, produzione, manutenzione e alle operazioni di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché al personale e alle organizzazioni che partecipano alla progettazione, alla produzione e alla manutenzione di detti prodotti, parti e pertinenze; b) al personale e alle organizzazioni che partecipano alle operazioni di volo degli aeromobili; c) alla progettazione, manutenzione e gestione degli aeroporti, nonché al personale e alle organizzazioni che vi partecipano e, fatta salva la legislazione comunitaria e nazionale in materia di ambiente e di pianificazione dell’uso del suolo, alla protezione delle aree limitrofe agli aeroporti; d) alla progettazione, produzione e manutenzione degli equipaggiamenti aeroportuali, nonché al personale e alle organizzazioni che vi partecipano; e) alla progettazione, produzione e manutenzione di sistemi e componenti, per la gestione del traffico aereo e per i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS), nonché al personale e alle organizzazioni che vi partecipano; f) agli ATM/ANS, nonché al personale e alle organizzazioni che vi partecipano. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) a prodotti, parti e pertinenze, personale e organizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), impegnati in operazioni militari, doganali di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta agli incendi, di guardia costiera o in servizi analoghi. Gli Stati membri assicurano che, per quanto possibile, tali attività o servizi tengano nella dovuta considerazione gli obiettivi del presente regolamento; b) agli aeroporti o parti di aeroporti, equipaggiamenti, personale e organizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), che sono sotto il controllo e la gestione militari; c) agli ATM/ANS, inclusi sistemi e componenti, personale e organizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), che sono forniti o messi a disposizione dai militari. Gli Stati membri si impegnano ad assicurare che gli aeromobili di cui alla lettera a) del presente paragrafo, se del caso, siano separati dagli altri aeromobili. 3.   Per quanto possibile, gli Stati membri garantiscono che tutte le strutture militari aperte all’uso pubblico di cui al paragrafo 2, lettera b), o i servizi forniti dal personale militare all’uso pubblico di cui al paragrafo 2, lettera c), offrano un livello di sicurezza efficace almeno quanto il livello previsto dai requisiti essenziali definiti negli allegati V bis e V ter.»; 2) l’ è così modificato: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) “parti e pertinenze”, qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, parte, apparato, annesso, software o accessorio, compresi gli apparati di comunicazione, impiegato o destinato all’impiego o al controllo di un aeromobile in volo; sono comprese le parti della cellula, del motore o delle eliche o l’attrezzatura utilizzata per manovrare l’aeromobile a terra;» b) è inserita la seguente lettera: «d bis) “componenti ATM/ANS”, ogni costituente quale definito all’, punto 19), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (“regolamento quadro”) (*1); (*1)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.»;" c) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) “operatore”, qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisca o intenda gestire uno o più aeromobili o aeroporti;» d) si aggiungono le seguenti lettere: «m) “aeroporto”, ogni area definita (inclusi edifici, impianti e equipaggiamenti) su terra o acqua o su una struttura fissa, offshore fissa o galleggiante, destinata a essere utilizzata totalmente o in parte per l’arrivo, la partenza e gli spostamenti di terra degli aeromobili; n) “equipaggiamenti aeroportuali”, ogni attrezzatura, apparato, annesso, software o accessorio utilizzato o previsto per essere utilizzato per contribuire alle operazioni degli aeromobili in un aeroporto; o) “piazzale (apron)”, area predefinita per la sosta degli aeromobili, per l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri, il carico o lo scarico della posta o delle merci, il rifornimento di combustibili, il parcheggio o la manutenzione; p) “servizio di gestione del piazzale”, servizio fornito per gestire le attività e il movimento di aeromobili e veicoli su un piazzale; q) “ATM/ANS”, le funzioni di gestione del traffico aereo definite all’, punto 10, del regolamento (CE) n. 549/2004, i servizi di navigazione aerea definiti all’, punto 4, dello stesso regolamento e i servizi di produzione, trattamento, formattazione e fornitura di dati al traffico aereo generale critici ai fini della sicurezza della navigazione aerea; r) “sistema ATM/ANS”, ogni combinazione di equipaggiamenti e di sistemi correlati ad aspetti di sicurezza definiti all’, punto 39, del regolamento (CE) n. 549/2004; s) “servizio di informazione di volo”, servizio di fornitura di avvisi e informazioni utili per una condotta dei voli sicura ed efficiente.»; 3) all’articolo 4 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «3 bis.   Gli aeroporti e i rispettivi equipaggiamenti, situati sul territorio in cui si applicano le disposizioni del trattato, aperti al pubblico e che offrono servizi di trasporto aereo commerciale e in cui sono eseguite operazioni che utilizzano procedure strumentali di avvicinamento o partenza e che a) hanno una pista asfaltata di almeno 800 metri; o b) servono unicamente il traffico di elicotteri, devono soddisfare il presente regolamento. Il personale e le organizzazioni che partecipano alle operazioni di detti aeroporti devono soddisfare il presente regolamento. 3 ter.   In deroga al paragrafo 3 bis, gli Stati membri possono decidere di esentare dalle disposizioni del presente regolamento un aeroporto che: — non gestisce più di 10 000 passeggeri all’anno, e — non gestisce più di 850 movimenti relativi a operazioni cargo all’anno. Se tale esenzione da parte di uno Stato membro non è conforme agli obiettivi generali di sicurezza del presente regolamento o di un’altra norma di diritto comunitario, la Commissione decide di non concedere la deroga secondo la procedura di salvaguardia di cui all’articolo 65, paragrafo 7. In tal caso, lo Stato membro interessato revoca la deroga. 3 quater.   I servizi di ATM/ANS forniti nello spazio aereo del territorio a cui si applicano le disposizioni del trattato, nonché in ogni spazio aereo a cui gli Stati membri applicano il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (“regolamento sullo spazio aereo”) (*2) conformemente all’, paragrafo 3, di tale regolamento, devono soddisfare il presente regolamento. Sistemi e componenti, personale e organizzazioni che partecipano alla fornitura degli ATM/ANS devono soddisfare il presente regolamento. (*2)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.»;" 4) all’articolo 5, paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) Le misure di cui al paragrafo 5 possono prevedere un obbligo di certificazione per le parti e le pertinenze. I certificati per le parti e le pertinenze sono rilasciati se il richiedente dimostra che le parti e le pertinenze soddisfano dettagliate specifiche di aeronavigabilità stabilite per assicurare la rispondenza ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1. c) Non possono essere utilizzati gli aeromobili che siano sprovvisti di un certificato di aeronavigabilità in corso di validità. Il certificato è rilasciato se il richiedente dimostra che l’aeromobile è conforme al progetto del tipo approvato nel suo certificato di omologazione del tipo e che la pertinente documentazione, le ispezioni e le prove dimostrano che l’aeromobile è in condizioni di condurre in sicurezza le operazioni di volo. Tale certificato di aeronavigabilità resta valido fino alla data di sospensione, revoca o scadenza e finché l’aeromobile è sottoposto a manutenzione conformemente ai requisiti essenziali in materia di aeronavigabilità continua di cui al punto 1.d dell’allegato I e alle misure di cui al paragrafo 5.»; 5) all’articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Per ogni dispositivo di simulazione per addestramento al volo utilizzato per l’addestramento dei piloti è richiesto un certificato. Il certificato è rilasciato se il richiedente dimostra che il dispositivo è conforme alle norme stabilite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali pertinenti di cui all’allegato III.»; 6) l’articolo 8 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’esercizio degli aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), deve soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato IV e, se applicabile, nell’allegato V ter.»; b) il paragrafo 5 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le condizioni di esercizio degli aeromobili in conformità dei requisiti essenziali di cui all’allegato IV e, se applicabile, nell’allegato V ter;» ii) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) in che modo l’esercizio degli aeromobili di cui all’allegato II, lettera a), punto ii), e lettere d) e h), se utilizzati per il trasporto aereo commerciale, soddisfa i pertinenti requisiti essenziali di cui all’allegato IV e, se applicabile, dell’allegato V ter.»; c) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente trattino: «— tengono conto degli aspetti di sicurezza relativi agli ATM/ANS.»; 7) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 8 bis Aeroporti 1.   Gli aeroporti, gli equipaggiamenti aeroportuali e le operazioni aeroportuali devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato V bis e, se applicabile, all’allegato V ter. 2.   La conformità degli aeroporti, degli equipaggiamenti aeroportuali e delle operazioni aeroportuali ai requisiti essenziali è stabilita conformemente alle seguenti disposizioni: a) ogni aeroporto deve essere in possesso di un certificato. Il certificato e l’approvazione delle modifiche al certificato sono rilasciati se il richiedente dimostra che l’aeroporto è conforme alla base di certificazione di cui alla lettera b), e che l’aeroporto non presenta particolarità o caratteristiche che compromettano la sicurezza delle operazioni. Il certificato riguarda l’aeroporto, le relative operazioni e i relativi equipaggiamenti afferenti alla sicurezza; b) la base per la certificazione di un aeroporto è costituita dai seguenti elementi: i) le specifiche di certificazione relative al tipo di aeroporto; ii) le disposizioni per le quali è stato accettato un livello di sicurezza equivalente; e iii) le specifiche tecniche dettagliate necessarie quando le caratteristiche di progettazione dell’aeroporto o l’esperienza in servizio rendono una delle specifiche di cui al punto i) inadeguata o inappropriata ad assicurare la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V bis; c) le misure di cui al paragrafo 5 possono prescrivere l’obbligo di certificazione per gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza. Il certificato per tali equipaggiamenti è rilasciato se il richiedente dimostra che gli equipaggiamenti sono conformi alle specifiche dettagliate definite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1; d) le organizzazioni responsabili delle operazioni aeroportuali dimostrano di possedere le capacità e i mezzi per assumersi le responsabilità inerenti alle loro attribuzioni. Le capacità e i mezzi sono attestati tramite il rilascio del certificato di cui alla lettera a). Le capacità e i mezzi possono altresì essere riconosciuti mediante il rilascio di un certificato separato qualora così decida lo Stato membro in cui è ubicato l’aeroporto. Le attribuzioni riconosciute all’organizzazione certificata e la portata del certificato, compresa una lista degli aeroporti in gestione, sono specificate nel certificato stesso; e) in deroga alla lettera d), gli Stati membri possono decidere che i fornitori di servizi di gestione dell’area di stazionamento sono autorizzati a dichiarare di possedere le capacità e i mezzi necessari per assumersi le responsabilità associate ai servizi forniti. 3.   Gli Stati membri assicurano che siano in vigore le disposizioni necessarie per salvaguardare gli aeroporti da attività e sviluppi nei loro dintorni che possano comportare rischi inaccettabili per gli aeromobili che utilizzano l’aeroporto. 4.   I gestori degli aeroporti vigilano sulle attività e sugli sviluppi che possono comportare rischi inaccettabili per la sicurezza aerea nei dintorni dell’aeroporto e adottano, nei limiti delle loro competenze, adeguate misure di mitigazione. 5.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente articolo, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 65, paragrafo 4. Tali misure specificano in particolare: a) le condizioni per stabilire e notificare al richiedente la base per la certificazione applicabile all’aeroporto; b) le condizioni per stabilire e notificare al richiedente le specifiche dettagliate applicabili agli equipaggiamenti aeroportuali; c) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca del certificato per l’aeroporto e del certificato per gli equipaggiamenti aeroportuali, compresi i limiti operativi legati alle specificità dell’aeroporto; d) le condizioni di esercizio degli aeroporti in conformità ai requisiti essenziali fissati nell’allegato V bis e, se applicabile, nell’allegato V ter; e) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca dei certificati di cui al paragrafo 2, lettera d); f) le responsabilità dei titolari dei certificati; g) le condizioni di accettazione e di conversione dei certificati degli aeroporti rilasciati dagli Stati membri, comprese le misure già autorizzate dagli Stati membri interessati sulla base delle deroghe notificate all’allegato 14 della convenzione di Chicago, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento; h) le condizioni per la decisione di non accordare le esenzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3 ter, compresi i criteri per gli aeroporti cargo, la notifica degli aeroporti esentati, nonché quelli per la valutazione delle esenzioni accordate; i) le condizioni in base alle quali le operazioni sono vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni a fini di sicurezza; j) le condizioni e le procedure per la dichiarazione da parte dei fornitori di servizi di cui al paragrafo 2, lettera e), e per la loro vigilanza. 6.   Le misure di cui al paragrafo 5: a) rispecchiano lo stato dell’arte e le migliori prassi nel settore aeroportuale e tengono conto degli standard e procedure raccomandate (Standards and Recommended Practices) dell’ICAO applicabili; b) sono proporzionate alle dimensioni, al traffico, alla categoria e alla complessità dell’aeroporto e alla natura e al volume delle operazioni che vi sono effettuate; c) tengono conto delle esperienze di gestione aeroportuale a livello internazionale, nonché del progresso scientifico e tecnico; d) consentono di far fronte immediatamente alle cause accertate di incidenti e inconvenienti gravi; e) prevedono la flessibilità necessaria per definirne la conformità. Articolo 8 ter ATM/ANS 1.   La fornitura di ATM/ANS è conforme ai requisiti essenziali di cui all’allegato V ter e, nella misura del possibile, all’allegato V bis. 2.   I fornitori di ATM/ANS devono essere in possesso di un certificato. Il certificato è rilasciato se il fornitore dimostra di avere le capacità e i mezzi per assumersi le responsabilità inerenti ai privilegi di un fornitore. Il certificato precisa le attribuzioni riconosciute e la portata dei servizi forniti. 3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere che i fornitori di servizi di informazione di volo sono autorizzati a dichiarare di possedere le capacità e i mezzi per assumersi le responsabilità associate ai servizi forniti. 4.   Le misure di cui al paragrafo 6 possono prescrivere l’obbligo del possesso di certificati per le organizzazioni che partecipano alla progettazione, alla fabbricazione e alla manutenzione di sistemi e componenti degli ATM/ANS critici per la sicurezza. Il certificato è rilasciato se le organizzazioni dimostrano di possedere le capacità e i mezzi per assumersi le responsabilità inerenti ai loro privilegi. Il certificato precisa i privilegi riconosciuti. 5.   Le misure di cui al paragrafo 6 possono prescrivere l’obbligo della certificazione, oppure la convalida da parte del fornitore di ATM/ANS, per sistemi componenti degli ATM/ANS critici per la sicurezza. Il certificato per detti sistemi componenti è rilasciato, o la convalida è emessa, se il richiedente dimostra che i sistemi e i componenti sono conformi alle dettagliate specifiche definite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1. 6.   Le misure necessarie per l’esecuzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004. Tali misure specificano in particolare: a) le condizioni per la fornitura degli ATM/ANS conformemente ai requisiti essenziali di cui all’allegato V ter e, se applicabile, all’allegato V bis; b) le condizioni per stabilire e notificare al richiedente le specifiche dettagliate applicabili ai sistemi e ai componenti ATM/ANS; c) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca dei certificati di cui ai paragrafi 2 e 4; d) le responsabilità dei titolari dei certificati; e) le condizioni e le procedure per la dichiarazione dei fornitori di servizi di cui al paragrafo 3 e per la loro vigilanza; f) le condizioni in base alle quali le operazioni sono vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni a fini di sicurezza. 7.   Le misure di cui al paragrafo 6: a) rispecchiano lo stato dell’arte e le migliori prassi nel settore degli ATM/ANS; b) sono proporzionate al tipo e alla complessità dei servizi forniti; c) tengono conto delle esperienze in materia di ATM/ANS a livello internazionale, nonché del progresso scientifico e tecnico; d) sono elaborate utilizzando, per quanto possibile, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 549/2004, del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (“regolamento sulla fornitura di servizi”) (*3), del regolamento (CE) n. 551/2004 e del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (“regolamento sull’interoperabilità”) (*4) e prevedono meccanismi transitori per assicurare la continuità dei certificati già concessi ai sensi dei predetti regolamenti; tali misure inizialmente comprendono le disposizioni in materia di sicurezza di tali regolamenti e, ove opportuno, in caso di future modifiche, tengono conto dei più recenti progressi scientifici e tecnici; e) consentono di far fronte immediatamente alle cause accertate di incidenti e inconvenienti gravi. Articolo 8 quater Controllori del traffico aereo 1.   I controllori del traffico aereo, al pari delle persone e delle organizzazioni che partecipano alla formazione, ai test, ai controlli o agli esami medici dei controllori del traffico aereo, soddisfano i pertinenti requisiti essenziali di cui all’allegato V ter. 2.   I controllori del traffico aereo devono essere in possesso di una licenza e di un certificato medico corrispondenti al servizio prestato. 3.   La licenza di cui al paragrafo 2 è rilasciata soltanto se il richiedente dimostra di soddisfare le norme stabilite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali relativi alle conoscenze teoriche, alle capacità pratiche, alle conoscenze linguistiche e all’esperienza fissati nell’allegato V ter. 4.   Il certificato medico di cui al paragrafo 2 è rilasciato soltanto se il controllore del traffico aereo soddisfa le norme stabilite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali relativi all’idoneità medica fissati nell’allegato V ter. Il certificato medico può essere rilasciato da esaminatori o centri aeromedici. 5.   La licenza e il certificato medico rilasciati al controllore del traffico aereo precisano le attribuzioni che gli sono riconosciute e la portata della licenza e del certificato. 6.   La capacità delle organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo, degli esaminatori aeromedici e dei centri aeromedici di assumersi le responsabilità inerenti alle loro attribuzioni in materia di rilascio di licenze e certificati medici è riconosciuta tramite il rilascio di un certificato. 7.   Un certificato è rilasciato ai centri di addestramento, agli esaminatori aeromedici e ai centri aeromedici per i controllori del traffico aereo che abbiano dimostrato di rispettare le norme stabilite per assicurare la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di cui all’allegato V ter. Il certificato specifica le attribuzioni riconosciute. 8.   Le persone incaricate di impartire l’addestramento pratico o di valutare le capacità dei controllori del traffico aereo sono in possesso di un certificato. Il certificato è rilasciato se la persona interessata dimostra di rispettare le norme stabilite per assicurare la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di cui all’allegato V ter. Il certificato specifica le attribuzioni riconosciute. 9.   I dispositivi di simulazione per addestramento sono conformi ai requisiti essenziali applicabili di cui all’allegato V ter. 10.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente articolo, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 65, paragrafo 4. Tali misure specificano in particolare: a) le varie abilitazioni e specializzazioni per le licenze dei controllori del traffico aereo; b) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca delle licenze, delle abilitazioni e delle specializzazioni per le licenze, i certificati medici, le approvazioni e i certificati, e i casi in cui i certificati e le approvazioni possono non essere richiesti, prevedendo al contempo meccanismi transitori che assicurino la continuità delle approvazioni e dei certificati già concessi; c) le attribuzioni e le responsabilità dei titolari delle licenze, delle abilitazioni e delle specializzazioni per le licenze, dei certificati medici, delle approvazioni e dei certificati; d) le condizioni per l’accettazione e la conversione delle licenze dei controllori del traffico aereo, nonché le condizioni per l’accettazione e la conversione dei certificati medici nazionali in certificati medici riconosciuti a livello comunitario. 11.   Le misure di cui al paragrafo 10 riflettono lo stato dell’arte, ivi compresi le migliori prassi e i progressi scientifici e tecnici, nel settore dell’addestramento dei controllori del traffico aereo. Inizialmente esse sono elaborate in base alle disposizioni della direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (*5). (*3)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10." (*4)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26." (*5)   GU L 114 del 27.4.2006, pag. 22.»;" 8) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: a) il paragrafo 1 è così modificato: «1.   Gli aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), nonché il relativo equipaggio e le loro operazioni soddisfano le norme dell’ICAO applicabili. In mancanza di tali norme, i suddetti aeromobili e le relative operazioni soddisfano i requisiti di cui agli allegati I, III e IV e, se applicabile, all’allegato V ter, purché tali requisiti non contrastino con i diritti di paesi terzi previsti dalle convenzioni internazionali.»; b) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera: «e) si tenga conto degli aspetti di sicurezza relativi agli ATM/ANS.»; 9) all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri, la Commissione e l’Agenzia cooperano al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento e delle relative misure di esecuzione.»; 10) l’articolo 11 è così modificato: a) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Nelle more dell’entrata in vigore delle misure di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 7, paragrafo 6, e all’articolo 9, paragrafo 4, e della scadenza dei periodi transitori previsti in dette misure, fatto salvo l’articolo 69, paragrafo 4, i certificati che non possono essere rilasciati a norma del presente regolamento possono essere rilasciati sulla base delle normative nazionali applicabili. 5.   Nelle more dell’entrata in vigore delle misure di cui all’articolo 8, paragrafo 5, e della scadenza dei periodi transitori previsti in tali misure, fatto salvo l’articolo 69, paragrafo 4, i certificati che non possono essere rilasciati a norma del presente regolamento possono essere rilasciati sulla base delle normative nazionali applicabili.»; b) sono inseriti i seguenti paragrafi: «5 bis.   Nelle more dell’entrata in vigore delle misure di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 5, e all’articolo 8 quater, paragrafo 10, e della scadenza dei periodi transitori previsti in dette misure, fatto salvo l’articolo 69, paragrafo 4, i certificati che non possono essere rilasciati a norma del presente regolamento possono essere rilasciati sulla base delle normative nazionali applicabili. 5 ter.   Nelle more dell’entrata in vigore delle misure di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 6, e della scadenza dei periodi transitori previsti in dette misure, fatto salvo l’articolo 69, paragrafo 4, i certificati che non possono essere rilasciati a norma del presente regolamento possono essere rilasciati sulla base delle normative nazionali applicabili oppure, se applicabile, sulla base dei pertinenti requisiti del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (*6). (*6)   GU L 335 del 21.12.2005, pag. 13.»;" 11) all’articolo 13 è aggiunto il seguente comma: «Gli enti qualificati non rilasciano certificati.»; 12) all’articolo 18, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) emana specifiche di certificazione e metodi accettabili di rispondenza e ogni materiale esplicativo per l’applicazione del presente regolamento e delle relative misure di esecuzione; d) prende le opportune decisioni per l’applicazione degli articoli da 20 a 23 e degli articoli 54 e 55, compresa la concessione, ai titolari dei certificati che ha rilasciato, di deroghe ai requisiti sostanziali previsti dal presente regolamento e alle sue misure di esecuzione, in caso di impreviste e urgenti circostanze operative o di esigenze operative di breve durata, a condizione che il livello di sicurezza non sia compromesso, che siano concesse per un periodo non superiore a due mesi, che siano notificate alla Commissione e che non siano rinnovate;» 13) all’articolo 19, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) specifiche di certificazione e metodi accettabili di rispondenza; e»; 14) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 22 bis ATM/ANS Per quanto riguarda gli ATM/ANS di cui all’articolo 4, paragrafo 3 quater, l’Agenzia: a) effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, ispezioni e controlli delle organizzazioni che certifica; b) rilascia e rinnova i certificati delle organizzazioni situate fuori del territorio soggetto alle disposizioni del trattato, responsabili della fornitura di servizi nello spazio aereo del territorio soggetto alle disposizioni del trattato; c) rilascia e rinnova i certificati per le organizzazioni che forniscono servizi paneuropei; d) modifica, sospende o revoca il relativo certificato qualora le condizioni in base alle quali era stato rilasciato non siano più soddisfatte o qualora il titolare del certificato non adempia agli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative misure di esecuzione. Articolo 22 ter Certificazione dei controllori del traffico aereo Per quanto riguarda le persone e le organizzazioni di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 1, l’Agenzia: a) effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, ispezioni e controlli delle organizzazioni che certifica e, se del caso, del relativo personale; b) rilascia e rinnova i certificati delle organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo situate al di fuori del territorio degli Stati membri e, se del caso, del relativo personale; c) modifica, sospende o revoca il relativo certificato qualora le condizioni in base a cui era stato rilasciato non siano più soddisfatte o se la persona fisica o giuridica titolare del certificato non adempie agli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative misure di esecuzione.»; 15) all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), la data «30 settembre» è sostituita da «30 novembre»; 16) all’articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È ammesso il ricorso contro le decisioni prese dall’Agenzia in applicazione degli articoli 20, 21, 22, 22 bis, 22 ter, 23, dell’articolo 55 e dell’articolo 64.»; 17) all’articolo 50, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I ricorsi diretti all’annullamento delle decisioni prese dall’Agenzia in applicazione degli articoli 20, 21, 22, 22 bis, 22 ter, 23, dell’articolo 55 o dell’articolo 64 possono essere proposti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee solo dopo che siano state esperite tutte le possibili procedure di ricorso all’interno dell’Agenzia.»; 18) l’articolo 52 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio di amministrazione stabilisce senza indugio procedure trasparenti per l’emanazione dei pareri, delle specifiche di certificazione, dei metodi accettabili di rispondenza e del materiale esplicativo di cui all’articolo 18, lettere a) e c).»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Quando elabora, a norma dell’articolo 19, pareri, specifiche di certificazione, mezzi accettabili di rispondenza e materiale esplicativo che gli Stati membri devono applicare, l’Agenzia stabilisce una procedura di consultazione degli Stati membri. A tal fine essa può creare un gruppo di lavoro per il quale ciascuno Stato membro ha diritto di designare un esperto.»; 19) all’articolo 55, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «L’Agenzia può, direttamente o attraverso le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, effettuare tutte le indagini necessarie concernenti imprese in applicazione dell’articolo 7, degli articoli 20, 21, 22, 22 bis, 22 ter, 23 e dell’articolo 24, paragrafo 2.»; 20) è inserito il seguente articolo: «Articolo 65 bis Modifiche In conformità delle disposizioni del trattato, la Commissione propone di modificare i regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 tenendo conto delle prescrizioni del presente regolamento.»; 21) il titolo dell’allegato V è sostituito dal seguente: «Criteri per gli enti qualificati di cui all’articolo 13 (ente qualificato o ente)»; 22) nell’allegato del presente regolamento sono inseriti gli allegati V bis e V ter.
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