Art. 2

In vigore dal 19 ott 2009
I dazi antidumping definitivi che sono stati pagati dalla società JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat per le importazioni del prodotto in esame nella Comunità europea a norma del regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, ad eccezione dei dazi imposti sulle importazioni dei prodotti di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 , sono rimborsati o abbuonati. La domanda di rimborso o di sgravio è presentata alle autorità doganali nazionali ai sensi della vigente normativa doganale.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2009/989 — Testo vigente | Portale Normativo