Art. 1
In vigore dal 19 ott 2009
1. La lettera b) dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2008 diventa lettera c).
2. All’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2008, dopo la lettera a) è inserito il seguente testo:
«b)
Per le merci prodotte dalla società JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (codice addizionale TARIC A959):
Descrizione del prodotto
Codice NC
Codice TARIC
Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata)
—
Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa
3102 30 90
—
47,07
—
Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso
3102 40 90
—
47,07
Per le merci di cui all’, paragrafo 1, prodotte dalla società JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat e non menzionate nella tabella di cui sopra, non si applicano dazi antidumping.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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