Art. 1

In vigore dal 19 ott 2009
1.   La lettera b) dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2008 diventa lettera c). 2.   All’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2008, dopo la lettera a) è inserito il seguente testo: «b) Per le merci prodotte dalla società JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (codice addizionale TARIC A959): Descrizione del prodotto Codice NC Codice TARIC Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata) — Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa 3102 30 90 — 47,07 — Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso 3102 40 90 — 47,07 Per le merci di cui all’, paragrafo 1, prodotte dalla società JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat e non menzionate nella tabella di cui sopra, non si applicano dazi antidumping.»
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