Art. 2

Definizioni

In vigore dal 19 ott 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla parte A dell’allegato del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione (2). Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) per «capacità operativa iniziale» si intende la capacità di un servizio di rete di fornire la piena funzionalità, senza garantire la qualità del servizio conformemente alle regole di cui all’allegato I del presente regolamento o l’accesso al servizio per tutti gli utilizzatori attraverso il geoportale Inspire; 2) per «prestazione», si intende il livello minimo a partire dal quale si ritiene che un obiettivo sia stato conseguito in funzione della rapidità con la quale una richiesta può essere seguita nell’ambito di un servizio di rete Inspire; 3) per «capacità», si intende il numero massimo di richieste di servizio simultanee soddisfatte con una prestazione garantita; 4) per «disponibilità», si intende la probabilità che il servizio di rete sia disponibile; 5) per «tempo di risposta», si intende il tempo entro cui l’operazione di servizio invia il primo byte del risultato, misurato nella sede dalla quale lo Stato membro eroga il servizio; 6) per «richiesta di servizio», si intende un’unica richiesta per una singola operazione di un servizio di rete Inspire; 7) per «elemento di metadati Inspire», si intende un elemento di metadati menzionato all’allegato B del regolamento (CE) n. 1205/2008; 8) per «pubblicare», si intende l’operazione di inserimento, cancellazione o aggiornamento degli elementi di metadati Inspire di risorse nel servizio di ricerca (Discovery); 9) per «linguaggio naturale», si intende un linguaggio umano che sia parlato, scritto o basato su segni, per la comunicazione generica; 10) per «raccolta», si intende l’operazione di estrarre elementi di metadati Inspire da una fonte di un servizio di ricerca (Discovery) e di consentire la creazione, la cancellazione o l’aggiornamento dei metadati di queste risorse nel servizio di ricerca (Discovery) di destinazione; 11) per «strato» si intende un’unità di base di informazione territoriale che può essere chiesta sotto forma di una una mappa ad un server conformemente alla norma EN ISO 19128.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2009/976) — Testo vigente | Portale Normativo