Art. 4

Accesso ai servizi di rete

In vigore dal 19 ott 2009
Accesso ai servizi di rete 1.   Entro il 9 maggio 2011, gli Stati membri forniscono con capacità operativa iniziale, i servizi di ricerca e consultazione. 2.   Entro il 9 novembre 2011, gli Stati membri forniscono i servizi di ricerca e consultazione a norma del presente regolamento.
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