Art. 4
Accesso ai servizi di rete
In vigore dal 19 ott 2009
Accesso ai servizi di rete
1. Entro il 9 maggio 2011, gli Stati membri forniscono con capacità operativa iniziale, i servizi di ricerca e consultazione.
2. Entro il 9 novembre 2011, gli Stati membri forniscono i servizi di ricerca e consultazione a norma del presente regolamento.
Storico versioni
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