Art. 2
In vigore dal 14 ott 2009
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 671/2009 per il gruppo di prodotti e i contingenti identificati dai codici 22-Tokyo, 22- e 25-Uruguay riportato nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.
Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, ripartiti mediante l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'interessato entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:957:oj#art-2