Art. 1

In vigore dal 14 ott 2009
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 671/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- e 21-Uruguay, e 25-Tokyo riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell'allegato medesimo.
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