Art. 2

In vigore dal 28 set 2009
1.   Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto casualmente. La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme alla direttiva 2002/63/CE. 2.   I campioni prelevati e analizzati comprendono almeno: a) dieci campioni di alimenti per l’infanzia; b) un campione, se disponibile, di prodotti provenienti dall’agricoltura biologica che rifletta la quota di mercato dei prodotti biologici in ciascuno Stato membro.
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