Art. 3
In vigore dal 28 set 2009
1. Gli Stati membri sono tenuti a fornire i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2010, 2011 e 2012 rispettivamente entro il 31 agosto 2011, 2012 e 2013.
Oltre a tali risultati, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:
a)
i metodi analitici utilizzati e i livelli di dichiarazione raggiunti, in conformità delle linee guida sulle procedure di convalida dei metodi e di controllo della qualità per l’analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi;
b)
il limite di determinazione applicato nei programmi di controllo nazionali e comunitari;
c)
dati dettagliati sullo status di accreditamento dei laboratori di analisi che effettuano il controllo;
d)
se consentito dalle legislazioni nazionali, dati dettagliati sulle misure di attuazione adottate;
e)
nel caso siano superati i livelli massimi di residui (LMR), un’esposizione dei motivi che possono aver portato a tale superamento, accompagnata da tutte le pertinenti osservazioni riguardanti le opzioni di gestione del rischio.
2. Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario includa sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, gli Stati membri comunicano i risultati dell’analisi in conformità della definizione giuridica del residuo. Se del caso, i risultati di ciascuno dei principali isomeri o metaboliti menzionati nella definizione del residuo vanno forniti separatamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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