Art. 3
In vigore dal 24 set 2009
Se un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
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durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008) non ha esportato nella Comunità il prodotto descritto all’, paragrafo 1,
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non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento,
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ha effettivamente esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nella Comunità,
il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l’, paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione soggette al dazio medio ponderato del 27,2 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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