Art. 2

In vigore dal 24 set 2009
Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituiti dal regolamento (CE) n. 289/2009 sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva in ragione dell’aliquota del dazio provvisorio.
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