Art. 2

In vigore dal 21 set 2009
1.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 412/2008, per il periodo contingentale 2009/2010 le domande nuove o aggiuntive di diritti di importazione per la produzione di prodotti A o di prodotti B sono presentate non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, dell'8 gennaio 2010. 2.   I quantitativi disponibili all’importazione per le domande nuove o aggiuntive di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: a) 7 000 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla fabbricazione di prodotti A; b) 2 000 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla fabbricazione di prodotti B. 3.   L’articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 412/2008 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di diritti di importazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, gli operatori che abbiano fornito la prova, giudicata soddisfacente dalle competenti autorità nazionali, del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 412/2008 per il periodo di presentazione delle domande che scade l’8 giugno 2009 sono esonerati dall’obbligo di fornire la medesima prova qualora presentino domanda di diritti di importazione aggiuntivi per i quantitativi di cui al paragrafo 2.
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