Art. 1
In vigore dal 21 set 2009
Il regolamento (CE) n. 412/2008 è modificato come segue:
1)
all’, il numero di tonnellate «54 703» è sostituito da «63 703»;
2)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il quantitativo globale di cui all' è suddiviso in due parti:
a)
50 000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti A;
b)
13 703 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti B.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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