Art. 1

In vigore dal 21 set 2009
Il regolamento (CE) n. 412/2008 è modificato come segue: 1) all’, il numero di tonnellate «54 703» è sostituito da «63 703»; 2) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il quantitativo globale di cui all' è suddiviso in due parti: a) 50 000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti A; b) 13 703 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti B.»
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