Art. 4

Libera circolazione

In vigore dal 16 set 2009
Libera circolazione Gli Stati membri non impediscono l’immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca che sono conformi al presente regolamento.
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Libera circolazione (Art. 4 Regolamento (UE) 2009/1007) — Testo vigente | Portale Normativo