Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 set 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «foca»: esemplare di tutte le specie di pinnipedi (Phocidae, Otariidae e Odobenidae); 2) «prodotto derivato dalla foca»: tutti i prodotti, trasformati o non trasformati, derivati o ottenuti dalla foca, tra cui carne, olio, grasso, organi, pelli da pellicceria gregge e pelli da pellicceria conciate e preparate, anche assemblate in tavole, traverse o altre forme simili, nonché gli articoli derivati dalle pelli; 3) «immissione sul mercato»: l’introduzione sul mercato comunitario e la messa a disposizione in favore di terzi, a titolo oneroso; 4) «Inuit»: i membri indigeni del territorio Inuit, vale a dire le regioni artiche e subartiche in cui gli Inuit detengono, attualmente o storicamente, diritti e interessi aborigeni, riconosciuti dagli Inuit come membri del loro popolo e appartenenti ai seguenti gruppi: Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit (Canada), Kalaallit (Groenlandia) e Yupik (Russia); 5) «importazione»: qualunque ingresso di merci nel territorio doganale della Comunità.
Storico versioni

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