Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 set 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«foca»: esemplare di tutte le specie di pinnipedi (Phocidae, Otariidae e Odobenidae);
2)
«prodotto derivato dalla foca»: tutti i prodotti, trasformati o non trasformati, derivati o ottenuti dalla foca, tra cui carne, olio, grasso, organi, pelli da pellicceria gregge e pelli da pellicceria conciate e preparate, anche assemblate in tavole, traverse o altre forme simili, nonché gli articoli derivati dalle pelli;
3)
«immissione sul mercato»: l’introduzione sul mercato comunitario e la messa a disposizione in favore di terzi, a titolo oneroso;
4)
«Inuit»: i membri indigeni del territorio Inuit, vale a dire le regioni artiche e subartiche in cui gli Inuit detengono, attualmente o storicamente, diritti e interessi aborigeni, riconosciuti dagli Inuit come membri del loro popolo e appartenenti ai seguenti gruppi: Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit (Canada), Kalaallit (Groenlandia) e Yupik (Russia);
5)
«importazione»: qualunque ingresso di merci nel territorio doganale della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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