Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 16 set 2009
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle sostanze controllate, alle sostanze nuove e ai prodotti e alle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1005:oj#art-2