Art. 2
In vigore dal 5 ago 2009
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010, con le seguenti eccezioni:
a)
il punto 4 dell' si applica il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento;
b)
le misure correttive di cui al punto 19 dell' e al punto 1, lettere b) e c), dell'allegato si applicano a decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008.
Il presente regolamento può essere riesaminato sulla base di proposte pertinenti da parte degli Stati membri accompagnate da una motivazione adeguatamente giustificata in vista della modifica del presente regolamento a partire dal 1o luglio 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:710:oj#art-2