Art. 2

In vigore dal 5 ago 2009
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010, con le seguenti eccezioni: a) il punto 4 dell' si applica il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento; b) le misure correttive di cui al punto 19 dell' e al punto 1, lettere b) e c), dell'allegato si applicano a decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008. Il presente regolamento può essere riesaminato sulla base di proposte pertinenti da parte degli Stati membri accompagnate da una motivazione adeguatamente giustificata in vista della modifica del presente regolamento a partire dal 1o luglio 2013.
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