Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 5 ago 2009
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato: 1) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il presente regolamento non si applica: a) agli animali da allevamento di specie diverse da quelle di cui all'articolo 7; né b) agli animali d'acquacoltura diversi da quelli di cui all'articolo 25 bis. Tuttavia, il titolo II, il titolo III e il titolo IV si applicano mutatis mutandis ai suddetti prodotti fino a quando per tali prodotti non vengano adottate norme di produzione specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.»; 2) l' è modificato come segue: a) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f)   «unità di produzione»: l'insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, gli stagni piscicoli, gli impianti di contenimento per le alghe marine o gli animali di acquacoltura, le concessioni litoranee o sui fondali marini, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti delle alghe, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per questo specifico settore di produzione;» b) dopo la lettera i) sono aggiunte le lettere seguenti: «j)   «impianto di acquacoltura a ricircolo chiuso»: un impianto in cui l'acquacoltura è praticata in un ambiente chiuso, sulla terraferma o a bordo di un'imbarcazione, mediante ricircolo dell'acqua e con apporto permanente di energia da fonti esterne per stabilizzare l'ambiente in cui vivono gli animali d'acquacoltura; k)   «energia da fonti rinnovabili»: fonti energetiche rinnovabili non fossili, ossia energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; l)   «incubatoio»: sito destinato alla riproduzione, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di animali d'acquacoltura, in particolare di pesci, molluschi e crostacei; m)   «vivaio»: sito adibito ad un sistema di allevamento intermedio tra l'incubatoio e la fase di ingrasso; la fase di permanenza in vivaio si conclude entro il primo terzo del ciclo di produzione, eccetto per le specie che subiscono un processo di smoltificazione; n)   «inquinamento»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, l'introduzione diretta o indiretta nell'ambiente acquatico di sostanze o di energia ai sensi della direttiva 2008/56/CE (*1) del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 2000/60/CE (*2) del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo le acque di cui trattasi; o)   «policoltura»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, l'allevamento di due o più specie appartenenti di solito a diversi livelli trofici nella stessa unità di coltura; p)   «ciclo di produzione»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, la durata di vita di un animale d'acquacoltura o di un'alga, dalla primissima fase di vita fino alla raccolta; q)   «specie allevate localmente»: nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, le specie che non sono né esotiche né localmente assenti ai sensi del regolamento (CE) n. 708/2007 (*3) del Consiglio; le specie elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 possono essere considerate specie allevate localmente; r)   «coefficiente di densità»: nel contesto dell'acquacoltura, il peso vivo degli animali per metro cubo di acqua in qualsiasi momento della fase di ingrasso e, per il pesce piatto e i gamberi, il peso per metro quadro di superficie. (*1)   GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19." (*2)   GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1." (*3)   GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.»;" 3) al titolo II è aggiunto il seguente capo 1 bis: «CAPO 1 bis Produzione di alghe marine Articolo 6 bis Campo di applicazione Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per la raccolta e la coltivazione di alghe marine. Esso si applica mutatis mutandis alla produzione di tutte le alghe marine pluricellulari nonché di fitoplancton e di microalghe da utilizzare come mangime per gli animali di acquacoltura. Articolo 6 ter Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile 1.   Le attività si svolgono in luoghi non esposti alla contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati per la produzione biologica o da inquinanti che comprometterebbero il carattere biologico dei prodotti. 2.   Le unità di produzione biologica e non biologica sono adeguatamente separate. La separazione è determinata dalla situazione naturale, da impianti di distribuzione dell'acqua distinti, da opportune distanze, dall'andamento delle maree e dall'ubicazione a monte o a valle dell'unità di produzione biologica. Le autorità degli Stati membri possono designare i luoghi o le zone che ritengono inadatti all'acquacoltura biologica o alla raccolta di alghe marine e possono altresì fissare distanze di separazione minime tra le unità di produzione biologica e non biologica. Se fissano distanze di separazione minime, gli Stati membri ne informano gli operatori, gli altri Stati membri e la Commissione. 3.   Per ogni nuova attività di cui si chieda il riconoscimento come produzione biologica e che produca più di 20 tonnellate di prodotti di acquacoltura all'anno è richiesta una valutazione ambientale, proporzionata all'unità di produzione, intesa ad accertare le condizioni dell'unità di produzione e dell'ambiente circostante e i probabili effetti del suo esercizio. L'operatore presenta la valutazione ambientale all'organismo o all'autorità di controllo. Il contenuto della valutazione ambientale si basa sull'allegato IV della direttiva 85/337/CEE del Consiglio (*4). Se l'unità è già stata oggetto di una valutazione equivalente, ne è consentito l'uso per il presente scopo. 4.   L'operatore presenta un piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine, proporzionato all'unità di produzione. Il piano, che viene aggiornato annualmente, descrive in dettaglio gli effetti ambientali delle attività svolte, il monitoraggio ambientale che verrà condotto e le misure che saranno prese per limitare gli effetti negativi sull'ambiente acquatico e terrestre circostante, indicando, se del caso, il rilascio di nutrienti nell'ambiente per ciclo di produzione o all'anno. Nel piano vengono registrate la manutenzione e la riparazione dell'attrezzatura tecnica. 5.   Le aziende acquicole e le aziende specializzate nell'alghicoltura usano di preferenza fonti di energia rinnovabili e riciclano il materiale utilizzato, includendo nel piano di gestione sostenibile un calendario di riduzione dei rifiuti da porre in essere all'inizio delle attività. Se possibile, l'impiego di calore residuo è limitato all'energia da fonti rinnovabili. 6.   Per la raccolta delle alghe viene effettuata una stima iniziale, una tantum, della biomassa. Articolo 6 quater Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche 1.   Presso l'unità o nei locali dell'azienda devono essere tenuti documenti contabili che consentano all'operatore di accertare e all'autorità o all'organismo di controllo di verificare che i raccoglitori hanno fornito esclusivamente alghe selvatiche prodotte in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007. 2.   La raccolta viene effettuata in modo tale che le quantità raccolte non incidano in misura rilevante sullo stato dell'ambiente acquatico. Si adottano misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine, riguardanti in particolare la tecnica di raccolta, le dimensioni minime, l'età, i cicli riproduttivi e le dimensioni delle alghe restanti. 3.   Se le alghe sono prelevate da una zona di raccolta comune o condivisa, si dovrà dimostrare con adeguati documenti giustificativi che l'insieme del raccolto è conforme al presente regolamento. 4.   In riferimento all'articolo 73 ter, paragrafo 2, lettere b) e c), nel registro dell'operatore devono essere documentate la gestione sostenibile e l'assenza di impatto a lungo termine sulle aree di raccolta. Articolo 6 quinquies Coltivazione di alghe marine 1.   L'alghicoltura in mare utilizza esclusivamente elementi nutritivi naturalmente presenti nell'ambiente o provenienti dalla produzione di animali dell'acquacoltura biologica, in tal caso preferibilmente prodotti nelle immediate vicinanze, nell'ambito di un sistema di policoltura. 2.   Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti devono essere provatamente uguali o inferiori a quelli dell'acqua in entrata. Possono essere utilizzati soltanto i nutrienti di origine vegetale o minerale elencati nell'allegato I. 3.   La densità di coltura o l'intensità operativa viene debitamente registrata e deve essere tale da salvaguardare l'integrità dell'ambiente acquatico assicurando che non venga superata la quantità di alghe che può essere tollerata senza effetti negativi per l'ambiente. 4.   Le corde e altri attrezzi usati per la coltura delle alghe saranno riutilizzati o riciclati nella misura del possibile. Articolo 6 sexies Interventi antivegetativi e pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione 1.   Gli organismi incrostanti sono rimossi unicamente a mano o con mezzi fisici e, se del caso, restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura. 2.   La pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione è effettuata con mezzi fisici o meccanici. Se questi non danno risultati soddisfacenti, possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII, sezione 2. (*4)   GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.»;" 4) all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2   Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico su terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché essi facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in conversione e di alimenti ottenuti da appezzamenti agricoli nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale cumulativa totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate al paragrafo 1.»; 5) nel titolo II è inserito il seguente capo 2 bis: «CAPO 2 bis Produzione di animali d'acquacoltura Sezione 1 Norme generali Articolo 25 bis Campo di applicazione Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per le specie di pesci, crostacei, echinodermi e molluschi di cui all'allegato XIII bis. Esso si applica mutatis mutandis allo zooplancton, ai microcrostacei, ai rotiferi, ai vermi e ad altri animali acquatici usati come mangime. Articolo 25 ter Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile 1.   Al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ter, paragrafi da 1 a 5. 2.   Nel piano di gestione sostenibile vengono descritte le misure difensive e preventive prese contro i predatori ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (*5) e della normativa nazionale. 3.   Se del caso, gli operatori situati in aree adiacenti si coordinano in maniera verificabile per la stesura dei rispettivi piani di gestione. 4.   Per la produzione di animali d'acquacoltura in stagni, vasche o vasche rettangolari «raceway», le aziende sono dotate di letti filtranti naturali, di vasche di decantazione, di filtri biologici o di filtri meccanici per la raccolta dei nutrienti residui oppure utilizzano alghe marine e/o animali (molluschi bivalvi e alghe) che contribuiscono a migliorare la qualità dei reflui. Se del caso, il monitoraggio degli effluenti ha luogo ad intervalli regolari. Articolo 25 quater Produzione simultanea, biologica e non biologica, di animali d'acquacoltura 1.   L'autorità competente può autorizzare l'allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda, a condizione che sia garantita un'adeguata separazione fisica tra le unità e che vengano predisposte uscite distinte del sistema di distribuzione dell'acqua. 2.   Nella fase di ingrasso, l'autorità competente può autorizzare la presenza di unità di acquacoltura biologica e non biologica nella stessa azienda, purché sia rispettato il disposto dell'articolo 6 ter, paragrafo 2, del presente regolamento, qualora le fasi di produzione o i periodi di manipolazione degli animali d'acquacoltura siano differenziati. 3.   Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo. Sezione 2 Origine degli animali di acquacoltura Articolo 25 quinquies Origine degli animali di acquacoltura biologici 1.   Sono utilizzate specie allevate localmente e la riproduzione mira ad ottenere ceppi più adatti alle condizioni di allevamento, più sani ed efficienti in termini di utilizzo delle risorse alimentari. Documenti giustificativi dell'origine e del trattamento degli animali sono tenuti a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo. 2.   Sono scelte specie che possano essere allevate senza arrecare danni rilevanti agli stock selvatici. Articolo 25 sexies Origine e gestione degli animali di acquacoltura non biologici 1.   A fini riproduttivi o per migliorare il patrimonio genetico e in mancanza di animali di acquacoltura biologici, possono essere introdotti in un'azienda animali selvatici catturati o animali di acquacoltura non biologici. Questi animali sono allevati in regime di produzione biologica per almeno tre mesi prima di essere utilizzati per la riproduzione. 2.   A fini di ingrasso e in mancanza di novellame biologico, può essere introdotto in un'azienda del novellame non biologico. Almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgono in regime di produzione biologica. 3.   La percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell'allevamento è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2013 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2015. 4.   La raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso è tassativamente limitata ai seguenti casi: a) immissione spontanea di larve e di avannotti di pesci o di crostacei al momento del riempimento degli stagni, degli impianti di contenimento e dei recinti; b) anguilla cieca europea, a condizione che sia stato approvato un piano di gestione dell'anguilla per il sito interessato e che la riproduzione artificiale dell'anguilla rimanga impraticabile. Sezione 3 Pratiche di allevamento degli animali di acquacoltura Articolo 25 septies Norme generali in materia di allevamento degli animali di acquacoltura 1.   L'ambiente in cui vengono allevati gli animali d'acquacoltura è concepito in modo tale che, in funzione delle esigenze proprie di ciascuna specie, gli animali d'acquacoltura: a) dispongano di spazio sufficiente per il loro benessere; b) siano tenuti in acque di buona qualità e sufficientemente ossigenate; c) siano tenuti in condizioni di temperatura e di luce confacenti alle esigenze della specie e in accordo con l'ubicazione geografica; d) nel caso di pesci di acqua dolce, il fondo sia quanto più possibile simile a quello naturale; e) nel caso della carpa, il fondo sia costituito da terra naturale. 2.   I coefficienti di densità sono indicati nell'allegato XIII bis, per specie o gruppo di specie. Per determinare gli effetti della densità sul benessere dei pesci d'allevamento, si procede al monitoraggio delle condizioni dei pesci (quali pinne danneggiate, altre lesioni, indice di crescita, comportamento manifestato e stato di salute generale) e della qualità dell'acqua. 3.   Gli impianti di contenimento acquatici sono progettati e costruiti in modo che la portata e i parametri fisico-chimici tutelino la salute e il benessere degli animali e rispondano alle loro esigenze comportamentali. 4.   Gli impianti di contenimento sono progettati, localizzati e gestiti in modo da minimizzare il rischio di fughe. 5.   In caso di fuga di pesci o di crostacei, si prenderanno opportune disposizioni per limitare l'impatto sull'ecosistema locale, procedendo eventualmente alla loro ricattura. Gli operatori conservano i relativi documenti giustificativi. Articolo 25 octies Norme specifiche sugli impianti di contenimento acquatici 1.   Sono vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso per la produzione animale, eccetto negli incubatoi e nei vivai o per la produzione di specie utilizzate come mangime biologico. 2.   Le unità di allevamento a terra devono soddisfare le seguenti condizioni: a) nei sistemi a flusso continuo deve essere possibile monitorare e controllare la portata e la qualità dell'acqua sia in entrata che in uscita; b) almeno il 5 % della superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») deve essere coperto da vegetazione naturale. 3.   Gli impianti di contenimento in mare devono soddisfare le seguenti condizioni: a) essere situati in luoghi in cui il flusso idrico, la profondità e le velocità di scambio dell'acqua nel corpo idrico sono atti a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante; b) le gabbie devono essere progettate, costruite e mantenute in modo adeguato in funzione dell'esposizione all'ambiente operativo. 4.   Il riscaldamento o il raffreddamento dell'acqua con mezzi artificiali è autorizzato unicamente negli incubatoi e nei vivai. L'acqua sorgiva o di pozzo può essere utilizzata per riscaldare o raffreddare l'acqua in tutte le fasi della produzione. Articolo 25 nonies Gestione degli animali di acquacoltura 1.   Gli animali d'acquacoltura sono manipolati il meno possibile, con la massima cura e con l'ausilio di attrezzi e protocolli adatti, per evitare stress e lesioni fisiche che possono verificarsi in occasione delle manipolazioni. I riproduttori sono manipolati in modo da evitare il più possibile stress e lesioni fisiche, eventualmente sotto anestesia. Le operazioni di calibrazione sono limitate al minimo indispensabile a garantire il benessere dei pesci. 2.   L'illuminazione artificiale è soggetta alle seguenti limitazioni: a) la durata della luce diurna può essere prolungata con luce artificiale non oltre un tempo massimo confacente alle esigenze etologiche, alle condizioni geografiche e allo stato di salute generale degli animali allevati, in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, eccetto a fini riproduttivi; b) si eviteranno bruschi cambiamenti di intensità luminosa al momento dell'oscuramento, usando lampade a spegnimento progressivo o mantenendo accese luci di ambiente. 3.   La ventilazione è consentita al fine di assicurare il benessere e la salute degli animali a condizione che i ventilatori meccanici siano azionati di preferenza da fonti energetiche rinnovabili. Ogni impiego della ventilazione è documentato nel registro di produzione. 4.   L'impiego di ossigeno è consentito solo per esigenze di salute degli animali e in periodi critici della produzione o del trasporto, limitatamente alle seguenti circostanze: a) innalzamento di temperatura, abbassamento della pressione atmosferica o inquinamento accidentale, di carattere eccezionale; b) operazioni sporadiche di gestione dello stock, come campionamento e cernita; c) necessità impellente di garantire la sopravvivenza dello stock. I relativi documenti giustificativi devono essere conservati. 5.   Le tecniche di macellazione usate per i pesci comportano lo stordimento dell'animale, sì da farlo cadere immediatamente in stato di incoscienza e renderlo insensibile al dolore. La scelta del metodo di macellazione ottimale dipende dalla dimensione dell'animale, dalla specie e dalle caratteristiche del sito di produzione. Sezione 4 Riproduzione Articolo 25 decies Divieto di utilizzazione di ormoni È vietato l'uso di ormoni e di derivati ormonali. Sezione 5 Alimentazione dei pesci, dei crostacei e degli echinodermi Articolo 25 undecies Norme generali sull'alimentazione I regimi di alimentazione perseguono le seguenti priorità: a) salute degli animali; b) buona qualità del prodotto, anche dal punto di vista della composizione nutrizionale che deve conferire un'ottima qualità al prodotto finale commestibile; c) scarso impatto ambientale. Articolo 25 duodecies Norme specifiche sull'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori 1.   Gli animali d'acquacoltura carnivori sono nutriti in via prioritaria con: a) mangimi biologici di origine acquicola; b) farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura biologica; c) farina di pesce e olio di pesce nonché ingredienti di origine ittica ricavati da scarti di pesci catturati per il consumo umano nell'ambito della pesca sostenibile; d) mangimi biologici di origine vegetale e animale elencati nell'allegato V, fatta salva la limitazione ivi indicata. 2.   Ove non siano disponibili i mangimi di cui al paragrafo 1, possono essere utilizzati, per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2014, farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura non biologica o scarti di pesci catturati per il consumo umano. La proporzione di questi mangimi non può superare il 30 % della razione giornaliera. 3.   La razione alimentare può comprendere al massimo il 60 % di prodotti vegetali di produzione biologica. 4.   L'astaxantina derivata principalmente da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei, può essere utilizzata nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche. In mancanza di fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina (come il lievito Phaffia). Articolo 25 terdecies Norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura 1.   Gli animali d'acquacoltura di cui all'allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, si nutrono di alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi. 2.   In mancanza delle risorse alimentari naturali di cui al paragrafo 1 in quantità sufficiente, possono essere somministrati mangimi biologici di origine vegetale, di preferenza coltivati nell'azienda, o alghe marine. Gli operatori conservano i documenti giustificativi della necessità di utilizzare integratori alimentari. 3.   Quando le risorse alimentari naturali sono integrate conformemente al paragrafo 2 la razione delle specie di cui alla sezione 7 e del pangasio (Pangasius sp.) menzionato alla sezione 9 possono contenere al massimo 10 % di farina di pesce e di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile. Articolo 25 quaterdecies Prodotti e sostanze di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007 1.   Le materie prime per mangimi di origine animale e minerale possono essere utilizzate nell'acquacoltura biologica solo se figurano nell'allegato V. 2.   Gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione animale e gli ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati solo se figurano nell'allegato VI e con le limitazioni ivi specificate. Sezione 6 Norme specifiche per i molluschi Articolo 25 quindecies Area di coltura 1.   La molluschicoltura può essere praticata nello stesso specchio d'acqua in cui sono praticate l'itticoltura e l'alghicoltura biologiche in un sistema di policoltura documentato nel piano di gestione sostenibile. I molluschi bivalvi possono essere allevati anche in associazione con molluschi gasteropodi quali la littorina, in policoltura. 2.   La produzione biologica di molluschi bivalvi è praticata in aree delimitate da paletti, galleggianti o altri segni visibili ed è eventualmente racchiusa in sacche di rete, gabbie o altri manufatti. 3.   Gli allevamenti biologici di molluschi provvedono a limitare il più possibile i rischi per le specie protette. Se vengono usate reti antipredatori, queste devono essere innocue per gli uccelli tuffatori. Articolo 25 sexdecies Fonti di approvvigionamento del seme 1.   Se consentito dalla legislazione locale e sempre che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente, può essere utilizzato seme selvatico di molluschi bivalvi raccolto al di fuori dell'unità di produzione e proveniente da: a) colonie a rischio di sopravvivenza nelle condizioni climatiche invernali o in soprannumero rispetto al fabbisogno, oppure b) insediamenti naturali di novellame su collettori. Gli operatori conservano, a fini di tracciabilità, i documenti giustificativi attestanti la data, il luogo e le modalità di raccolta del seme selvatico. Tuttavia, nelle unità di produzione biologica può essere introdotto seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici nelle seguenti percentuali massime: 80 % entro il 31 dicembre 2011, 50 % entro il 31 dicembre 2013 e 0 % entro il 31 dicembre 2015. 2.   Per l'ostrica concava (Crassostrea gigas) sarà data la preferenza allo stock riprodotto selettivamente per limitare la deposizione delle uova in natura. Articolo 25 septdecies Gestione 1.   Nell'allevamento è applicato un coefficiente di densità non superiore a quello usuale negli allevamenti locali di molluschi non biologici. In funzione della biomassa e al fine di assicurare il benessere degli animali e un'elevata qualità dei prodotti, si procederà ad operazioni di cernita, diradamento e adeguamento del coefficiente di densità. 2.   Gli organismi incrostanti sono rimossi a mano o con mezzi fisici ed eventualmente restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura. Una sola volta durante il ciclo di produzione, i molluschi bivalvi possono essere trattati con una soluzione di calce per combattere gli organismi incrostanti competitivi. Articolo 25 octodecies Norme sulla coltura 1.   L'allevamento di mitili su corde e con altri metodi elencati nell'allegato XIII bis, sezione 8, può essere praticato in regime di produzione biologica. 2.   La molluschicoltura di fondo è autorizzata a condizione che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente nei siti di coltura e di raccolta. L'operatore è tenuto a dimostrare l'impatto ambientale minimo fornendo all'autorità o all'organismo di controllo uno studio e una relazione sull'area interessata. La relazione è aggiunta, in quanto capitolo distinto, al piano di gestione sostenibile. Articolo 25 novodecies Norme specifiche sull'ostricoltura È consentita la coltura in sacche su cavalletti. Queste o altre strutture per l'allevamento delle ostriche devono essere posizionate in modo da non formare una barriera continua lungo il litorale. Le ostriche saranno collocate con cura nei parchi in funzione dell'andamento delle maree al fine di ottimizzare la produzione. La produzione risponde ai criteri di cui all'allegato XIII bis, sezione 8. Sezione 7 Profilassi e trattamenti veterinari Articolo 25 vicies Norme generali in materia di profilassi 1.   Il piano di gestione della salute degli animali elaborato in conformità all'articolo 9 della direttiva 2006/88/CE descrive le prassi in materia di biosicurezza e di profilassi e comprende una convenzione scritta di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, stipulata con servizi veterinari specializzati negli animali d'acquacoltura, i quali visitano l'azienda almeno una volta all'anno e almeno una volta ogni due anni nel caso di molluschi bivalvi. 2.   Gli impianti, l'attrezzatura e gli utensili appartenenti all'azienda sono debitamente puliti e disinfettati. Possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII, punti 2.1 e 2.2. 3.   Per quanto riguarda il fermo degli impianti: a) l'autorità competente stabilisce se occorre un periodo di fermo e la sua durata adeguata che sarà osservata e documentata dopo ogni ciclo di produzione negli impianti di contenimento marittimi in acque aperte. Il fermo è raccomandato anche per altri metodi di produzione in vasche, stagni e gabbie; b) il fermo non è obbligatorio per gli allevamenti di molluschi bivalvi; c) durante il fermo, le gabbie o altre strutture utilizzate per la produzione di animali d'acquacoltura vengono svuotate, disinfettate e lasciate vuote per un certo tempo prima di essere riutilizzate. 4.   Se del caso, il mangime non consumato, le feci e gli animali morti devono essere rimossi rapidamente per evitare ogni rischio di degrado ambientale con riguardo alla qualità dell'acqua, per scongiurare il pericolo di malattie e per non attirare insetti e roditori. 5.   L'uso di raggi ultravioletti e di ozono è consentito solo negli incubatoi e nei vivai. 6.   Per la lotta biologica contro gli ectoparassiti è privilegiato l'uso di pesci pulitori. Articolo 25 unvicies Trattamenti veterinari 1.   Qualora, nonostante le misure profilattiche poste in essere per tutelare la salute degli animali a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, dovesse insorgere un problema sanitario, si può ricorrere a trattamenti veterinari nel seguente ordine di preferenza: a) sostanze di origine vegetale, animale o minerale in diluizione omeopatica; b) piante ed estratti vegetali non aventi effetti anestetici; c) sostanze quali oligoelementi, metalli, immunostimolanti naturali o probiotici autorizzati. 2.   Ad eccezione delle vaccinazioni e dei piani obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatici è limitata a due cicli di trattamento annuali. Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatici sono limitati ad un solo ciclo. Qualora vengano superati questi limiti dei trattamenti allopatici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere venduti come prodotti biologici. 3.   Le cure antiparassitarie — esclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri — sono limitate a due trattamenti all'anno o ad un trattamento se il ciclo di produzione è inferiore a 18 mesi. 4.   Il tempo di attesa per la somministrazione di medicinali allopatici e di antiparassitari ai sensi del paragrafo 3 — inclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri — è doppio rispetto al tempo di attesa legale di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora quest'ultimo non sia specificato, è pari a 48 ore. 5.   L'uso di qualsiasi medicinale veterinario deve essere dichiarato all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali siano commercializzati come prodotto biologico. Lo stock trattato deve essere chiaramente identificabile. (*5)   GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7 »." 6) al titolo II, capo 3, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo 29 bis: «Articolo 29 bis Disposizioni specifiche per le alghe marine 1.   Se il prodotto finale è costituito da alghe marine fresche, le alghe appena raccolte sono risciacquate con acqua di mare. Se il prodotto finale è costituito da alghe marine disidratate, il risciacquo può essere effettuato anche con acqua potabile. Per eliminare l'umidità si può utilizzare il sale. 2.   È vietato essiccare le alghe mettendole a diretto contatto con una fiamma. Se il processo di essiccazione avviene con l'impiego di corde o altri attrezzi, questi devono essere esenti da trattamenti antivegetativi nonché da detergenti e disinfettanti, salvo se si tratta di uno dei prodotti previsti per tale uso nell'allegato VII.»; 7) al titolo II, capo 4, è inserito il seguente articolo 32 bis: «Articolo 32 bis Trasporto di pesci vivi 1.   I pesci vivi sono trasportati in vasche adatte, contenenti acqua pulita la cui temperatura e concentrazione di ossigeno disciolto soddisfi le esigenze fisiologiche degli animali stessi. 2.   Prima del trasporto di pesci e di prodotti ittici biologici, le vasche vengono pulite, disinfettate e sciacquate meticolosamente. 3.   Sono prese le necessarie precauzioni per attenuare lo stress. La densità durante il trasporto non deve raggiungere un livello che risulti pregiudizievole per la specie. 4.   Gli operatori conservano i documenti giustificativi dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.»; 8) all'articolo 35, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Nelle unità di produzione di vegetali, di alghe marine, di animali d'allevamento e di animali d'acquacoltura biologici è vietato il magazzinaggio di fattori di produzione diversi da quelli autorizzati a norma del presente regolamento. 3.   I medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto ii), o all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti, a seconda dei casi, nel registro degli animali di cui all'articolo 76 del presente regolamento o nel registro di produzione acquicola di cui all'articolo 79 ter del presente regolamento.»; 9) al titolo II, capo 5, è inserito il seguente articolo 36 bis: «Articolo 36 bis Alghe marine 1.   Il periodo di conversione per un sito di raccolta di alghe marine è di sei mesi. 2.   Il periodo di conversione per un'unità di coltivazione di alghe marine è di sei mesi o di un intero ciclo di produzione, se questo è superiore a sei mesi.»; 10) al titolo II, capo 5, dopo l'articolo 38 è inserito il seguente articolo 38 bis: «Articolo 38 bis Produzione di animali di acquacoltura 1.   Le unità di produzione acquicola dotate dei seguenti tipi di impianti contenenti gli animali d'acquacoltura presenti sono soggette ai seguenti periodi di conversione: a) 24 mesi per gli impianti che non possono essere prosciugati, puliti e disinfettati; b) 12 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati o sottoposti a fermo; c) 6 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati, puliti e disinfettati; d) 3 mesi per gli impianti in acque aperte, compresi quelli adibiti alla molluschicoltura. 2.   L'autorità competente può riconoscere retroattivamente come parte del periodo di conversione qualsiasi periodo precedentemente documentato, durante il quale gli impianti non sono stati trattati né sono entrati in contatto con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.»; 11) il titolo dell'articolo 43 è sostituito dal seguente: «Uso di mangimi non biologici di origine vegetale e animale»; 12) all'articolo 59, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia e agli animali da pelliccia.»; 13) all'articolo 60, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punti iv) e v), per il bestiame, o dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), per gli animali d'acquacoltura, nonché dell'articolo 18;»; 14) al titolo IV è aggiunto il seguente capo 2 bis: «CAPO 2 bis Requisiti di controllo specifici per le alghe marine Articolo 73 bis Regime di controllo per le alghe marine Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per le alghe marine, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende: a) una descrizione completa degli impianti in mare e sulla terraferma; b) se del caso, la valutazione ambientale di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 3; c) se del caso, il piano di gestione sostenibile di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 4; d) per le alghe marine selvatiche, una descrizione completa e una rappresentazione cartografica delle aree di raccolta marine e litoranee e dei siti a terra in cui hanno luogo le attività post-raccolta. Articolo 73 ter Registro della produzione di alghe marine 1.   I dati relativi alla produzione di alghe marine sono annotati in un registro dall'operatore e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Il registro contiene almeno le seguenti informazioni: a) elenco delle specie, data e quantità raccolta; b) data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante utilizzato. 2.   Per la raccolta di alghe marine selvatiche, il registro contiene inoltre: a) storia dell'attività di raccolta per ciascuna specie nelle praterie designate; b) stima del raccolto (in volume) per stagione; c) potenziali fonti di inquinamento delle praterie di raccolta; d) resa annua sostenibile per ciascuna prateria.»; 15) nel titolo IV è inserito il seguente capo 3 bis: «CAPO 3 bis Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura Articolo 79 bis Regime di controllo per la produzione di animali di acquacoltura Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione di animali di acquacoltura, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende: a) una descrizione completa degli impianti in mare e sulla terraferma; b) se del caso, la valutazione ambientale di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 3; c) se del caso, il piano di gestione sostenibile di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 4; d) per i molluschi, una sintesi dell'apposito capitolo del piano di gestione sostenibile da compilare a norma dell'articolo 25 octodecies, paragrafo 2. Articolo 79 ter Registro della produzione di animali di acquacoltura L'operatore annota in un registro, aggiorna e tiene permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda i seguenti dati: a) origine, data di arrivo e periodo di conversione degli animali in entrata; b) numero di lotti, età, peso e destinazione degli animali in uscita; c) fughe di pesci; d) per i pesci, tipo e quantità di mangime e, se si tratta di carpe e specie affini, documenti giustificativi dell'uso di integratori alimentari; e) trattamenti veterinari, con indicazione della finalità, della data e del metodo di somministrazione, del tipo di prodotto e del tempo di attesa; f) misure profilattiche, con indicazione dell'eventuale fermo degli impianti, della pulizia e del trattamento dell'acqua. Articolo 79 quater Visite di controllo specifiche per i molluschi bivalvi Nel caso dell'allevamento di molluschi bivalvi, vengono condotte ispezioni prima e durante la massima produzione di biomassa. Articolo 79 quinquies Operatori che gestiscono più unità di produzione Se un operatore gestisce più unità di produzione ai sensi dell'articolo 25 quater, le unità che producono animali d'acquacoltura non biologici sono soggette allo stesso regime di controllo di cui al capo 1 e al presente capo.»; 16) nel titolo IV, il titolo del capo 4 è sostituito dal seguente: «Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali, di prodotti a base di alghe, di prodotti animali e di prodotti animali dell'acquacoltura, nonché di alimenti contenenti tali prodotti»; 17) nel titolo IV, il titolo del capo 5 è sostituito dal seguente: «Requisiti di controllo per l'importazione di prodotti biologici da paesi terzi»; 18) all'articolo 93, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere: «e) numero di unità di produzione di animali dell'acquacoltura biologica; f) volume di produzione di animali dell'acquacoltura biologica; g) in via facoltativa, numero di unità di alghicoltura biologica e volume di produzione di alghe biologiche.»; 19) all'articolo 95, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 834/2007 e in attesa dell'inclusione di sostanze specifiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento, possono essere utilizzati unicamente prodotti autorizzati dall'autorità competente.»; 20) all'articolo 95 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «11.   L'autorità competente può autorizzare, per un periodo che termina il 1o luglio 2013, le unità di produzione di animali d'acquacoltura e di alghe marine che sono state istituite e producono, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto di norme sulla produzione biologica riconosciute a livello nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica durante il periodo di adattamento alla normativa introdotta dal presente regolamento, a condizione che tali unità non provochino un indebito inquinamento delle acque con sostanze non autorizzate per la produzione biologica. Gli operatori che beneficiano di questa autorizzazione notificano all'autorità competente gli impianti, gli stagni piscicoli, le gabbie o i lotti di alghe marine interessati.» 21) Gli allegati sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.
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