Art. 3
In vigore dal 27 lug 2009
Gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 112/2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese vengono definitivamente riscossi all’aliquota del dazio definitivo prevista dall’. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio conformemente al regolamento (CE) n. 112/2009 sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica moldova sono svincolati.
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