Art. 1
In vigore dal 27 lug 2009
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle o bordione laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate, di ferro, di acciai non legati o di acciai legati diversi dall’acciaio inossidabile, di cui ai codici NC 7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 e 7227 90 95 originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Gruppo Valin
7,9 %
A930
Tutte le altre società
24,0 %
A999
3. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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