Art. 5
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
In vigore dal 22 lug 2009
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Nel condurre le verifiche ai fini di sorveglianza del mercato come previsto dall’, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE per le specifiche di cui all’allegato II del presente regolamento, le autorità dello Stato membro applicano le procedure di verifica descritte nell’allegato V del presente regolamento.
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