Art. 4

Valutazione di conformità

In vigore dal 22 lug 2009
Valutazione di conformità 1.   Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2005/32/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della direttiva 2005/32/CE o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa direttiva. 2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2005/32/CE, il fascicolo tecnico comprende una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità dell’allegato III, punto 2, e i risultati dei calcoli di cui all’allegato IV del presente regolamento. Quando le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altri apparecchi di refrigerazione per uso domestico equivalenti, o in entrambi i modi, la documentazione comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni, o entrambi, e delle prove svolte dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli. In questi casi, il fascicolo tecnico include anche un elenco di tutti i modelli per uso domestico equivalenti per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulle stesse basi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:643:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valutazione di conformità (Art. 4 Regolamento (UE) 2009/643) — Testo vigente | Portale Normativo