Art. 33

Disposizioni in materia linguistica

In vigore dal 13 lug 2009
Disposizioni in materia linguistica 1.   Le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (19), si applicano all’Agenzia. 2.   Il consiglio di amministrazione decide in merito alle disposizioni interne in materia linguistica dell’Agenzia. 3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell’Unione europea.
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