Art. 31
Partecipazione di paesi terzi
In vigore dal 13 lug 2009
Partecipazione di paesi terzi
1. L’Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso accordi con la Comunità, in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto comunitario nel settore dell’energia e, se pertinente, nei settori dell’ambiente e della concorrenza.
2. Nell’ambito delle disposizioni pertinenti di questi accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell’Agenzia, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale.
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