Art. 20
Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia
In vigore dal 13 lug 2009
Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia
1. Le decisioni prese dalla commissione dei ricorsi o, qualora questa non ne abbia la competenza, dall’Agenzia, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, a norma dell’articolo 230 del trattato.
2. Qualora l’Agenzia si astenga dal pronunciarsi può essere avviato dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, un procedimento per carenza, a norma dell’articolo 232 del trattato.
3. L’Agenzia è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia.
Storico versioni
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