Art. 7

Ammissibilità

In vigore dal 13 lug 2009
Ammissibilità 1.   Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte A, e non superano il massimale di sostegno EERP fissato nello stesso allegato e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all’. 2.   Possono presentare le proposte: a) uno o più Stati membri congiuntamente; b) con l’accordo di tutti gli Stati membri direttamente interessati dal progetto in questione: i) una o più imprese pubbliche o private ovvero uno o più organismi pubblici o privati congiuntamente; ii) una o più organizzazioni internazionali congiuntamente; oppure iii) un’impresa comune. 3.   Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.
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