Art. 7
Ammissibilità
In vigore dal 13 lug 2009
Ammissibilità
1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte A, e non superano il massimale di sostegno EERP fissato nello stesso allegato e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all’.
2. Possono presentare le proposte:
a)
uno o più Stati membri congiuntamente;
b)
con l’accordo di tutti gli Stati membri direttamente interessati dal progetto in questione:
i)
una o più imprese pubbliche o private ovvero uno o più organismi pubblici o privati congiuntamente;
ii)
una o più organizzazioni internazionali congiuntamente; oppure
iii)
un’impresa comune.
3. Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.
Storico versioni
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