Art. 6

Concessione del sostegno finanziario comunitario

In vigore dal 13 lug 2009
Concessione del sostegno finanziario comunitario 1.   Il sostegno finanziario nel quadro dell’EEPR («sostegno EEPR») per progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica è concesso per le azioni che realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte A, o parti degli stessi, finalizzati agli obiettivi di cui all’. 2.   La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità di tali proposte ai criteri di ammissibilità fissati all’ e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all’. 3.   La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.
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