Art. 11

Responsabilità finanziarie degli Stati membri

In vigore dal 13 lug 2009
Responsabilità finanziarie degli Stati membri 1.   Gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano l’importo e la conformità con il presente regolamento delle spese sostenute per progetti o parti di progetti. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione nei controlli in loco. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del paragrafo 1 e, in particolare, forniscono una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:663:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo