Art. 11
Responsabilità finanziarie degli Stati membri
In vigore dal 13 lug 2009
Responsabilità finanziarie degli Stati membri
1. Gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano l’importo e la conformità con il presente regolamento delle spese sostenute per progetti o parti di progetti. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione nei controlli in loco.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del paragrafo 1 e, in particolare, forniscono una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine.
Storico versioni
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